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Movimento dei Moderati per Mola: lo Statuto
TITOLO I
"DISPOSIZIONI GENERALI"
ART. 1
E' costituito in Mola di Bari il Movimento Politico "Movimento dei moderati - Mola" .
Esso si propone di concorrere a determinare la politica locale, con metodo democratico e attraverso suoi rappresentanti eletti nelle Istituzioni civiche .
Più in generale, il Movimento si propone di contribuire al progresso sociale, morale, economico e culturale della comunità civica nella quale opera, ed allo scopo elabora programmi propri.
ART. 2
Il Movimento Politico "Movimento dei moderati - Mola" può autonomamente promuovere collaborazioni ed alleanze con forze politiche locali e non , le quali mostrino con esso affinità di valori, ideali, strategie ed obiettivi .
ART. 3
Al Movimento Politico "Movimento dei moderati - Mola" possono iscriversi tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, anche non residenti in Mola di Bari, che ne condividano gli ideali e le finalità, e che ne accettino le norme statutarie .
L'iscrizione si formalizza attraverso il versamento di una quota sociale, da rinnovarsi annualmente.
ART. 4
L'iscrizione ad altro movimento o partito politico, purché non palesemente in contrasto od in concorrenza con questo Movimento Politico, non pregiudica l'adesione a "Movimento dei moderati - Mola".
ART. 5
Ogni socio ha diritto a partecipare attivamente a tutte le iniziative del Movimento, essere eletto alle cariche sociali, esprimere liberamente le proprie opinioni nel corso delle riunioni ed in altre sedi .
Ogni socio ha, inoltre, diritto di consultare in qualsiasi momento la lista degli iscritti al Movimento stesso .
ART. 6
Ogni socio concorre alle necessità economiche del Movimento, attraverso liberi e volontari versamenti.
ART. 7
È redatto annualmente il bilancio economico comprensivo delle entrate e delle uscite operate dal Movimento .
L'esercizio sociale è chiuso alla data del 31 dicembre di ogni anno .
ART. 8
Il simbolo del Movimento Politico "Movimento dei moderati - Mola" è di forma circolare; nella parte centrale del cerchio è rappresentata una civetta vecchio simbolo, civico del comune di Mola di Bari; la civetta poggia su di un ramo di ulivo, il tutto si staglia su di un fondo azzurro; nella parte superiore del cerchio compare in bianco la scritta MOVIMENTO DEI MODERATI disposta in forma arcuata e nella parte inferiore la scritta MOLA.
Il predetto simbolo identifica il Movimento ed è il sigillo di ogni suo atto ufficiale .
TITOLO II
"ORGANI SOCIALI"
ART. 9
Gli organi sociali del Movimento Politico "Movimento dei moderati - Mola" sono: l'Assemblea Generale dei soci, il Consiglio Direttivo ed il Presidente.
Sezione I
"l'Assemblea Generale dei soci"
ART. 10
L'organo supremo del Movimento Politico "Movimento dei moderati - Mola" è l'Assemblea Generale, composta da tutti i soci regolarmente iscritti.
Essa è convocata dal Presidente.
ART. 11
L'Assemblea Generale si riunisce in seduta ordinaria nei seguenti casi: entro quattro mesi dalla data di chiusura annuale dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio; ogni qualvolta è necessario procedere alle elezioni delle cariche sociali; quando è trattata la materia della responsabilità degli amministratori.
Essa si riunisce in seduta straordinaria quando si procede alla modificazione dell'atto costitutivo, o quando è chiamata a deliberare sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
Essa è convocata inoltre: su iniziativa personale del Presidente; quando ne faccia richiesta al Presidente, per iscritto, un numero di soci pari ad almeno un terzo degli iscritti; quando ne faccia richiesta al Presidente, per iscritto, un numero di componenti il Consiglio Direttivo pari alla metà più uno dei consiglieri assegnati.
Il Presidente, quando ne riceve richiesta nelle forme previste, è tenuto a convocare l'Assemblea Generale entro quindici giorni dalla data della richiesta stessa.
Della convocazione occorre dare avviso scritto a mezzo avviso scritto da affiggersi nell'Albo della sede principale del Movimento od in altro luogo comunque accessibile alla visione di tutti i soci, almeno tre giorni prima della data stabilita, avendo cura di specificare gli argomenti all'Ordine del Giorno.
ART. 12
L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando vi partecipi un numero di soci pari alla metà più uno degli iscritti. In caso di non raggiungimento del numero prescritto, l'Assemblea Generale si riunisce in seconda convocazione, per la quale non è richiesto alcun quorum.
Essa delibera sempre a maggioranza semplice.
Di ogni riunione va redatto apposito processo verbale, visionabile in qualsiasi momento da ciascun socio.
ART. 13
Nelle riunioni dell'Assemblea Generale è fatto assoluto divieto ad ogni socio di farsi rappresentare da altro socio a mezzo di delega scritta od in altra maniera.
Sezione II
"il Consiglio Direttivo"
ART. 14
L'organo esecutivo del Movimento Politico "Movimento dei moderati - Mola" è il Consiglio Direttivo.
Esso determina e governa le scelte politiche e le strategie del Movimento, e ne è collegialmente responsabile.
Esso è convocato dal Presidente.
ART. 15
Al Consiglio Direttivo sono assegnati di diritto i membri del Consiglio Comunale di Mola di Bari.
ART. 16
Il Consiglio Direttivo è inoltre composto dal socio eletto alla carica di Presidente e da nove soci eletti dall'Assemblea Generale, validamente convocata e costituita nelle forme previste, fra tutti i soci iscritti.
Il mandato conferito dall'Assemblea Generale ai soci da essa eletti alla carica di consigliere è di anni tre, a decorrere dalla data dell'elezione.
In caso di parità di voti tra due o più soci, risulta eletto il socio più anziano.
Le modalità di elezione dei soci alla carica di consigliere sono liberamente stabilite dall'Assemblea Generale di volta in volta.
ART. 17
Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa personale del Presidente ogni qualvolta è necessario assumere decisioni riguardanti l'indirizzo politico od altre iniziative di carattere generale del Movimento.
Esso è inoltre convocato quando ne faccia richiesta al Presidente, per iscritto, un numero di consiglieri pari ad almeno un terzo dei componenti il Consiglio medesimo.
Il Presidente, quando ne riceve richiesta nelle forme previste, è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo entro cinque giorni dalla data della richiesta stessa.
Della convocazione occorre dare avviso a ciascun consigliere con ogni mezzo, compreso l'avviso telefonico, almeno un giorno prima della data stabilita, avendo cura di specificare gli argomenti all'Ordine del Giorno.
ART. 18
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in prima convocazione quando vi partecipi un numero di consiglieri pari alla metà più uno degli aventi diritto.
In caso di non raggiungimento del numero prescritto, il Consiglio Direttivo si riunisce in seconda convocazione, per la quale è necessaria la partecipazione di un numero di consiglieri pari ad almeno un terzo degli aventi diritto.
Esso delibera sempre a maggioranza semplice.
Di ogni riunione va redatto apposito processo verbale, visionabile in qualsiasi momento da ciascun socio.
ART. 19
Nelle riunioni del Consiglio Direttivo è fatto assoluto divieto ad ogni consigliere di farsi rappresentare da altro consigliere a mezzo di delega scritta od in altra maniera.
ART. 20
In caso di dimissioni di uno o più consiglieri, per la loro immediata sostituzione, si utilizza la graduatoria dei soci risultati non eletti all'ultima Assemblea Generale, assegnando la carica di consigliere secondo l'ordine stabilito sulla base delle preferenze ricevute da ciascun socio.
Quando la predetta graduatoria risultasse esaurita, per la copertura dei posti vacanti il Presidente convoca, entro quindici giorni dalla data delle dimissioni, l'Assemblea Generale, che deve provvedere all'elezione di nuovi consiglieri pari al numero dei posti da assegnare in Consiglio Direttivo.
Questa procedura sarà osservata anche in caso di dimissioni di uno o più consiglieri assegnati di diritto a norma dell'art.15 del presente Statuto.
I consiglieri assegnati od eletti con la procedura prevista da questo articolo, restano in carica per il periodo rimanente del mandato triennale che era dei consiglieri dimissionari da loro sostituiti.
Le dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo non comportano le automatiche dimissioni del Presidente, che resta in carica fino alla scadenza naturale del suo mandato.
Sezione III
"Il Presidente"
ART. 21
Il Presidente è il massimo rappresentante del Movimento Politico "Movimento dei moderati - Mola".
Esso è eletto dall'Assemblea Generale, validamente convocata e costituita nelle forme previste, fra tutti i soci iscritti.
Il mandato conferito dall'Assemblea Generale al socio eletto alla carica di Presidente è di anni tre, a decorrere dalla data dell'elezione.
In caso di parità di voti tra due o più soci, risulta eletto il socio più anziano.
Le modalità di elezione del Presidente sono liberamente stabilite dell'Assemblea Generale di volta in volta.
ART. 22
Il Presidente dirige la politica generale del Movimento, e ne è responsabile congiuntamente al Consiglio Direttivo.
Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando ogni attività del Movimento.
Presiede e convoca sia l'Assemblea Generale dei soci che il Consiglio Direttivo.
È il rappresentante legale del Movimento.
Rappresenta ufficialmente il Movimento in ogni iniziativa esterna, ed è depositario del simbolo.
Relaziona dinanzi all'Assemblea Generale sull'attività complessiva del Movimento.
Nomina, tra i consiglieri, il Tesoriere-Contabile, incaricato della redazione del bilancio annuale, il Segretario, incaricato di verbalizzare le riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, il Responsabile del Gruppo Giovani del Movimento, e del Gruppo Donne del Movimento, sentito il parere vincolante del Consiglio Direttivo.
Può assegnare deleghe specifiche a uno o più consiglieri, sentito il parere vincolante del Consiglio Direttivo.
ART. 23
Il Presidente propone in Consiglio Direttivo il nominativo di un consigliere da destinare alla carica di Vice-Presidente.
Il Consiglio Direttivo, validamente convocato e costituito nelle forme previste, elegge a maggioranza il Vice-Presidente.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, in caso di sua assenza o impedimento.
ART. 24
In caso di dimissioni del Presidente, l'Assemblea Generale, validamente convocata e costituita nelle forme previste, entro quindici giorni dalla data delle dimissioni, procede all'elezione di un nuovo Presidente.
Il Presidente eletto con la procedura prevista da questo articolo resta in carica per il periodo rimanente del mandato triennale che era del Presidente dimissionario da lui sostituito.
Le dimissioni del Presidente non comportano le automatiche dimissioni del Consiglio Direttivo, che resta in carica fino alla scadenza naturale del suo mandato.
TITOLO III
"PROCEDIMENTI SPECIALI"
ART. 25
Il Presidente propone, dinanzi al Consiglio Direttivo, di negare l'iscrizione al Movimento Politico "Movimento dei moderati - Mola" a uno o più cittadini ritenuti responsabili di atti o comportamenti contrari e lesivi degli ideali e delle finalità del Movimento stesso.
Il Consiglio Direttivo valuta la fondatezza delle argomentazioni poste alla base della richiesta del Presidente e delibera di accogliere o meno tale richiesta, votando a maggioranza.
Se essa è accolta, al cittadino o ai cittadini in questione è definitivamente negata l'iscrizione al Movimento, in caso contrario l'iscrizione è senz'altro e definitivamente ammessa.
ART. 26
Il Presidente promuove, dinanzi al Consiglio Direttivo, procedimenti disciplinari a carico di uno o più soci ritenuti responsabili di atti o comportamenti contrari e lesivi degli ideali e delle finalità del Movimento Politico "Movimento dei moderati - Mola".
I provvedimenti disciplinari vanno dalla sospensione temporanea del socio o dei soci per un periodo minimo di mesi sei fino al massimo di un anno, alla espulsione definitiva dal Movimento, senza restituzione dei contributi versati, per fatti particolarmente gravi ed irreparabili.
Il Consiglio Direttivo valuta la fondatezza delle argomentazioni poste alla base della richiesta del provvedimento e delibera di irrogare la sanzione, votando a maggioranza.
Il provvedimento irrogato viene notificato al socio o ai soci interessati con avviso scritto.
Del provvedimento irrogato si farà notifica con pubblico avviso da affiggersi nell'Albo della sede sociale del Movimento, a beneficio di tutti i soci.
Avverso i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo, i soci interessati possono esperire i rimedi di legge.
ART. 27
I membri del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, non possono prendere parte alla riunione del Consiglio medesimo che delibera sulle loro responsabilità. ART. 28
Quando il provvedimento disciplinare riguarda uno o più consiglieri membri del Consiglio Direttivo, l'interessato o gli interessati sono d'ufficio dimessi dalla loro carica.
Per la loro sostituzione, si attiva la procedura di cui all'art.20 del presente Statuto.
ART. 29
I procedimenti disciplinari a carico del Presidente sono promossi dinanzi al Consiglio Direttivo da una istanza sottoscritta dalla metà più uno dei soci iscritti o della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo stesso.
Il Consiglio Direttivo procede, anche in questo caso, a norma dell'art. 26 del presente Statuto.
In caso di irrogazione del provvedimento disciplinare a carico del Presidente, questi è dimesso d'ufficio dalla sua carica.
Per la sostituzione, si attiva la procedura di cui all'art. 24 del presente Statuto.
ART. 30
L'Assemblea Generale, validamente convocata e costituita nelle forme previste, può sfiduciare, con atto esclusivamente congiunto, il Presidente e l'intero Consiglio Direttivo.
La mozione di sfiducia è votata a maggioranza.
In caso di sfiducia, il Presidente e l'intero Consiglio Direttivo debbono rimettere all'Assemblea i rispettivi mandati.
Entro quindici giorni dalla data dell'avvenuta sfiducia, è convocata di diritto una nuova Assemblea Generale, per procedere alla elezione dei nuovi nove soci da assegnare al Consiglio Direttivo, secondo la procedura di cui all'art. 21 del presente Statuto.
Sono fatte salve le prerogative dei soci di cui all'art. 15 del presente Statuto.
TITOLO IV
"DISPOSIZIONI FINALI"
ART. 31
Le norme del presente Statuto possono essere soggette a revisione o modificazione da parte dell'Assemblea Generale, validamente convocata e costituita nelle forme previste.
Degli avvenuti cambiamenti di norme statutarie, deliberati a maggioranza dall'Assemblea Generale, si darà notifica, a mezzo di pubblico avviso, da affiggersi all'Albo della sede sociale del Movimento per un periodo minimo di mesi tre, onde consentirne la visione a tutti i soci iscritti.
ART. 32
L'iscrizione al Movimento di ciascun socio sottintende l'automatica conoscenza ed accettazione delle norme contenute nel presente Statuto da parte del socio medesimo.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme contenute nel Codice Civile in materia di "Associazioni non riconosciute".
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